Condizioni generali di contratto (Aggiornamento: agosto 2025)
MODEO
Vincenzo Grasso
Hauptstr. 2
71737 Kirchberg, DE
Tel: +49 (0) 151 24408489
E-Mail: kontakt@modeoaccessories.de
§ 1 Ambito di applicazione
(1) I servizi del fornitore per il negozio online all’URL www.modeoaccessories.de sono forniti esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di contratto nella versione valida al momento dell’ordine.
(2) Le nostre condizioni generali di contratto si applicano esclusivamente. Le condizioni generali di contratto del cliente che divergono dalle nostre non hanno validità, a meno che non le accettiamo espressamente.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte su Internet costituiscono un invito non vincolante per il cliente a ordinare beni o servizi. Inviando l’ordine (cliccando sul pulsante „Acquista ora“) sul nostro sito web, il cliente presenta un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto.
(2) La conferma dell’accettazione dell’ordine avviene immediatamente dopo l’invio dell’ordine e non costituisce di per sé un’accettazione del contratto. Possiamo dichiarare l’accettazione entro cinque giorni, inviando una conferma d’ordine scritta o una conferma d’ordine in forma testuale (e-mail), in cui il ricevimento della conferma d’ordine da parte vostra è determinante, oppure consegnando la merce ordinata, in cui il ricevimento della merce da parte vostra è determinante, oppure invitandovi al pagamento dopo aver effettuato l’ordine (ad esempio, in caso di pagamento PayPal). Se sono presenti più delle alternative sopra menzionate, il contratto si conclude nel momento in cui una delle alternative sopra menzionate si verifica per prima. Se non dichiariamo l’accettazione entro il termine sopra indicato, ciò sarà considerato come un rifiuto, con la conseguenza che non sarete più vincolati dalla vostra dichiarazione di volontà.
§ 3 Pagamento, ritardo
(1) Si applicano i prezzi indicati sul nostro sito web al momento dell’ordine. Tutti i prezzi sono comprensivi dell’IVA legale e delle spese di spedizione indicate di volta in volta.
(2) Se il cliente è in ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di richiedere interessi di mora pari a cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse di base della Banca Centrale Europea. Nel caso in cui richiediamo un ulteriore danno da ritardo, il cliente ha la possibilità di dimostrare che il danno da ritardo richiesto non si è verificato affatto o è stato comunque di entità significativamente inferiore.
§ 4 Riserva di proprietà
(1) Il venditore si riserva la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento di tutte le richieste derivanti da una relazione commerciale in corso.
(2) Il cliente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva nel normale esercizio commerciale. Tutti i crediti risultanti da ciò nei confronti di terzi vengono ceduti dal cliente in misura pari al valore della fattura (compresa l’IVA) al fornitore. Questa cessione è valida indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva sia stata rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere i crediti anche dopo la cessione. Il diritto del fornitore di riscuotere i crediti rimane invariato. Tuttavia, il venditore non riscuoterà i crediti finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei confronti del venditore, non è in ritardo nei pagamenti e non è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.
§ 5 Consegna
(1) La consegna avviene di norma entro 2 – 5 giorni lavorativi dopo l’arrivo del pagamento. Eventuali tempi di consegna diversi sono indicati sulla rispettiva pagina del prodotto. L’inizio del termine di consegna indicato da noi presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi del cliente, in particolare la corretta indicazione dell’indirizzo di consegna nell’ambito dell’ordine.
(2) Se il fornitore non è in grado di consegnare la merce ordinata senza propria colpa, perché il fornitore non adempie ai suoi obblighi contrattuali, il cliente sarà immediatamente informato che la merce ordinata non è disponibile. Le prestazioni già fornite dal partner contrattuale saranno immediatamente rimborsate. I diritti legali del cliente rimangono inalterati.
(3) Il rischio di deterioramento o perdita della merce passa al cliente con la consegna dell’oggetto della consegna all’azienda di trasporto. Se la consegna o la spedizione è ritardata per motivi imputabili al cliente, il rischio passa al cliente nel giorno della comunicazione della prontezza alla spedizione dell’oggetto della consegna.
§ 6 Ritardo nell’accettazione
(1) Se il cliente è in ritardo nell’accettazione o viola colposamente altri obblighi di cooperazione, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese eventuali spese aggiuntive. Resta riservato il diritto di ulteriori richieste. Ciò non si applica se il cliente esercita efficacemente il diritto di recesso, se non è responsabile per il fatto che ha portato all’impossibilità di consegna o se è stato temporaneamente impedito ad accettare la prestazione offerta, a meno che il fornitore non gli abbia annunciato la prestazione con un ragionevole preavviso.
(2) Il prezzo di acquisto è soggetto a interessi durante il ritardo. Il tasso di interesse per il ritardo è pari a cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse di base. Negli affari giuridici tra imprenditori, il tasso di interesse è pari a otto punti percentuali sopra il tasso di interesse di base.
(3) Il cliente ha la possibilità di dimostrare che un danno dell’importo richiesto non si è verificato o è stato comunque di entità significativamente inferiore. Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce acquistata passa al cliente nel momento in cui questo entra in ritardo nell’accettazione o in mora.
§ 7 Garanzia
(1) Se la merce acquistata presenta difetti, si applicano le disposizioni sulla responsabilità legale per i difetti. In deroga a ciò, si applica che
– un difetto non essenziale di norma non dà luogo a diritti di garanzia;
– il venditore ha la scelta del tipo di adempimento successivo;
– la prescrizione non ricomincia se viene effettuata una consegna sostitutiva nell’ambito della responsabilità per i difetti.
(2) Le limitazioni di responsabilità e le riduzioni dei termini di prescrizione sopra indicate non si applicano
– per beni che sono stati utilizzati secondo il loro uso abituale per un’opera e ne hanno causato la difettosità;
– per danni derivanti da lesioni della vita, del corpo o della salute, che sono dovuti a una violazione intenzionale o colposa dei doveri da parte del venditore o di un rappresentante legale o di un ausiliario del venditore;
– per ulteriori danni che sono dovuti a una violazione intenzionale o gravemente colposa dei doveri da parte del venditore o di un rappresentante legale o di un ausiliario del venditore, nonché
– nel caso in cui il venditore abbia occultato il difetto in modo fraudolento.
(3) Inoltre, per gli imprenditori, i termini di prescrizione legali per il diritto di regresso ai sensi dell’art. 478 BGB rimangono invariati.
(4) Se il cliente agisce come commerciante ai sensi dell’art. 1 HGB, è soggetto all’obbligo commerciale di ispezione e di reclamo ai sensi dell’art. 377 HGB. Se il cliente omette gli obblighi di comunicazione ivi previsti, la merce è considerata approvata.
§ 8 Responsabilità e indennizzo
Il fornitore è responsabile nei confronti del cliente per tutte le richieste di risarcimento danni e spese, sia contrattuali che extracontrattuali, come segue:
(1) Il fornitore è responsabile senza limitazioni per qualsiasi motivo giuridico
– in caso di dolo o colpa grave,
– in caso di violazione dolosa o colposa della vita, del corpo o della salute,
– in base a una promessa di garanzia, salvo diversa disposizione,
– in base a responsabilità obbligatoria come ad esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(2) Se il fornitore viola colposamente un obbligo contrattuale essenziale, la responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili del contratto, a meno che non si risponda senza limitazioni ai sensi del paragrafo precedente. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli che il contratto impone al fornitore in base al suo contenuto per il raggiungimento dello scopo contrattuale, il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto e sui quali il cliente può regolarmente fare affidamento.
(3) In ogni altro caso, è esclusa la responsabilità del fornitore.
(4) Le disposizioni sulla responsabilità sopra indicate si applicano anche in relazione alla responsabilità del fornitore per i suoi ausiliari e rappresentanti legali.
(5) Il cliente manleva gli operatori da qualsiasi richiesta di terzi – comprese le spese per la difesa legale nella loro misura legale – che vengano avanzate contro i fornitori a causa di atti illeciti o contrattuali del cliente.
§ 9 Protezione dei dati
Trattiamo i suoi dati personali in modo riservato e in conformità con le disposizioni legali sulla protezione dei dati. Non verranno trasmessi i suoi dati senza il suo esplicito consenso, salvo nel contesto della necessaria esecuzione del contratto, ad esempio alle aziende incaricate della consegna della merce. Maggiori dettagli possono essere trovati nella nostra Informativa sulla privacy.
§ 10 Disposizioni finali
(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita.
(2) Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il tribunale competente è quello della nostra sede a Mülheim an der Ruhr, a meno che non sia stabilita una giurisdizione esclusiva per la controversia. Ciò vale anche se il cliente non ha un domicilio all’interno dell’Unione Europea.
(3) Qualora una disposizione di questo contratto sia invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni di questo contratto rimangono inalterate.
Risoluzione alternativa delle controversie ai sensi di Art. 14 Abs. 1 ODR-VO e § 36 VSBG:
Non siamo obbligati né disposti a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie davanti a un’agenzia di conciliazione per i consumatori.